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Indicatore di tempestività dei pagamenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 33

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonchè l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonchè l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. 

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 33

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonchè l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonchè l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. 

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Secondo quanto previsto dal DPCM 22 settembre 2014 ed in particolare l’art. 9, l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento (accertata la regolarità documentale e contributiva) e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Tale indicatore, costruito quale differenza tra la data di scadenza del pagamento e la data di invio del mandato di pagamento alla Tesoreria e ponderato con gli importi pagati. Tale indicatore è stato determinato escludendo le fatture per le quali il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è risultato tardivo nonché quelle interessate dall’attivazione dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di DURC irregolare ai sensi dell’art. 4 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207.

ANNO 1° TRIM 2° TRIM 3° TRIM 4° TRIM ANNUO
2014 -45,55 -8,34 -28,29 -38,35 6,84
2015 8,35 4,92 0,08 -45,60 -47,00
2016 -22,00 -25,06 -21,68 -25,00 -23,77
2017 -18,64 -19,47 -18,22 3,15 -14,57
2018 - 15,40 10,81 -10,83 -19,33 -6,34
2019 - 12,85 - 10,04 -5,78 -11,84 -10,51
2020 - 10,.44 2,44 - 6,53 -8,14 -7,18
2021 -10,43 -9,10 7,14 -15,45 -5,69
2022 -22,49 -8,77 - 8,05 -3,44 -11,38
2023 1,26 -8,57 -17,61 -21,45 -11,74
2024 -23,05        

 

Contenuto inserito il 21-02-2018 aggiornato al 09-04-2024

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